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STATUTO

Sommario:

Titolo 1. DENOMINAZIONE SCOPI E PROVENTI
Titolo 2. SOCI
Titolo 3. ASSEMBLEA
Titolo 4. CONSIGLIO DIRETTIVO
Titolo 5. REVISORI DEI CONTI
Titolo 6. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Titolo 7. DURATA
Titolo 8. DISPOSIZIONI FINALI
 


Titolo 1. DENOMINAZIONE SCOPI E PROVENTI

 
Art  1.
L'associazione è denominata SOCIETÀ TRIESTINA SPORT DEL MARE – A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (S.T.S.M.) ed è un'associazione sportiva, apolitica senza fini di lucro.
I fini che la S.T.S.M. si propone, riguardano in generale la pratica agonistica e sportiva degli sport del mare, principalmente la vela e la pesca sportiva.
La S.T.S.M. si propone inoltre di realizzare iniziative culturali e ricreative collegate all'ambiente marino, inclusa l'attività diportistica.
La sede legale della Società è posta in TRIESTE – Molo Fratelli Bandiera, 17/a
 
Art  2.
Per realizzare tali attività la S.T.S.M. intende: 
a)  Organizzare corsi di iniziazione, perfezionamento e allenamento relativi alla pratica della vela, della pesca sportiva e di ogni altro eventuale sport del mare praticato mediante affiliazione e tesseramento alla corrispondente Federazione del C.O.N.I.
b)  Organizzare manifestazioni e competizioni sportive ed agonistiche dai livelli minori a quelli più elevati, nell'ambito delle corrispondenti Federazioni del C.O.N.I., con particolare attenzione all'attività giovanile.
c)   Promuovere la partecipazione dei soci, con particolare attenzione all'attività giovanile, alle attività sportive ed agonistiche delle corrispondenti Federazioni del C.O.N.I., mediante l'uso delle risorse sociali e l'ottenimento di contributi generici e specifici da soci ed altre persone e/o enti.
d)   Acquisire e gestire per le attività sopra descritte le imbarcazioni ed attrezzature necessarie, nonché uno o più automezzi di opportune caratteristiche, dotati di carrelli adeguati al trasporto di derive e gommoni.
e) Acquisire e gestire concessioni demaniali marittime e mettere in opera strutture preferibilmente amovibili, per fornire ai soci, in appositi specchi acquei, ormeggi per le imbarcazioni di loro proprietà, uno o più scivoli per la messa a mare di derive e gommoni, ed in terra spazi per alaggio, varo e mantenimento a terra delle imbarcazioni di proprietà sociale e di singoli soci (derive, gommoni, natanti ed imbarcazioni), nonché per effettuare operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle suddette imbarcazioni.
f)     Fornire ai soci, nella sede sociale, un posto di ristoro per l'erogazione di bevande e cibi; fornire ai soci anche un servizio di ristorante.
g)   E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'associazione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art  3.
L'Associazione aderisce al CONI alla FIV ed alla FIPSAS ed accetta espressamente tutte le normative e direttive emanate dalle stesse come disposto dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1273/2004 ed eventuali successive modifiche. L’Associazione, inoltre potrà compiere tutti quegli atti che le consentano di perseguire gli scopi sociali quali, negozi giuridici, contrarre mutui, elargire e ricevere contributi, ecc.
 
Art  4.
Il colore sociale è: "AZZURRO". Il vessillo ed il guidone sociale sono azzurro, bianco e rosso con la scritta S.T.S.M.
 
Art  5.
Il patrimonio sociale è costituito da:
Impianti, attrezzature, arredi, imbarcazioni sociali, immobili acquistati dalla Società o ad essa ceduti per lasciti o donazioni
 
Le entrate sociali da:
Quote associative, contributi, sponsorizzazioni, elargizioni, donazioni, lasciti effettuati da chiunque, ente pubblico o privato, proventi derivanti da attività commerciali svolte in via non principale o prevalente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come previsto dall'oggetto sociale.

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Titolo 2. SOCI


Art  6.
La S.T.S.M. è composta da soci onorari, effettivi, familiari ed allievi. Il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie spetta a tutti i soci maggiorenni, i quali hanno diritto ad un voto.
 
Art  7.
Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono indistintamente tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilità dal Consiglio Direttivo. Sono altresì tenuti alla prestazione dell’attività necessaria alla vita e allo sviluppo della Società, nonché al perseguimento degli scopi sociali stabiliti dallo Statuto, salvo che non sussistano fondati motivi per esimersene.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
 
Art  8.
Possono appartenere alla S.T.S.M. persone che, presentate da almeno due soci, facciano domanda scritta di ammissione, con esplicita accettazione dello Statuto e dei regolamenti sociali. Le domande dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo che le vaglierà e deciderà, a suo insindacabile giudizio, in merito all’ammissione. E' esclusa ogni forma di limitazione temporale della partecipazione del socio alla vita associativa.
 
Art  9.
Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa stabilità dal Consiglio Direttivo e delle eventuali spese allo stesso imputabili entro il giorno 28 del mese di febbraio di ciascun anno, sarà considerato escluso di diritto, salvo comprovati casi di forza maggiore ritenuti validi dal Consiglio Direttivo che comportino la regolarizzazione e l’annullamento dell’esclusione. Contro tale provvedimento, in caso di rigetto, il soggetto escluso può far ricorso al Collegio dei Probiviri.
 
Art 10.
Ogni socio è responsabile dei danni per propria colpa arrecati alla Società od a terzi

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Titolo 3. ASSEMBLEA


Art 11.
L'Assemblea generale dei soci è convocata in prima ed in seconda convocazione dal Presidente entro i primi quattro mesi di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto annuale economico finanziario dell'attività svolta.
Detto documento sarà esposto all'albo presso la sede sociale e consultabile dai soci interessati nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, da inviarsi ai soci entro i 10 (dieci) giorni che precedono la riunione, nonché mediante l'affissione all'albo nei termini medesimi della comunicazione di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.
 
Art 12.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. Nel computo va tenuto conto anche delle deleghe. I soci che siano impediti a presenziare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, possono farsi rappresentare da un altro socio conferendogli apposita delega scritta. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega, fatte salve le deleghe dei propri familiari. L'Assemblea sarà altresì valida in seconda convocazione, da indirsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Art 13.
L'Assemblea designa il Presidente di Assemblea ed il Segretario di ciascuna convocazione e delibera a maggioranza dei soci presenti. Ad ogni socio spetta un voto. Il socio in possesso della delega di rappresentanza in assemblea di altro socio esprime il voto anche per i soci conferenti delega. Al termine di ogni assemblea verrà redatto un verbale delle deliberazioni assunte, che sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea sarà esposto all'albo sociale per i 30 giorni successivi alla data dell'assemblea.
 
Art 14.
L'Assemblea elegge gli organi direttivi e di controllo della Società secondo quanto stabilito dallo Statuto e con le norme previste dal Regolamento. L'eleggibilità dei componenti dell'organo direttivo è libera. Possono assumere cariche sociali solo i soci maggiorenni.
Decadono dalla carica conferita, con effetto immediato per incompatibilità, i componenti il Consiglio Direttivo che svolgano o iniziano svolgere stabilmente attività in qualsiasi modo legate allo sfruttamento dell'ambiente marino o alla produzione e commercializzazione di beni o servizi interessanti i settori della nautica, nonché coloro i quali non abbiano maturato almeno 2 (due) anni di anzianità quale socio.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.
 
Art 15.
L'Assemblea dei soci è sovrana e determina gli indirizzi generali dell’associazione affidandone la realizzazione al Consiglio Direttivo, approva inoltre il rendiconto economico e finanziario. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art 16.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria se almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata.

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Titolo 4. CONSIGLIO DIRETTIVO


Art 17.
La Società è retta e amministrata dal Consiglio Direttivo (C.D.) composto dal Presidente e da otto consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.
Il C.D. eletto affida gli incarichi agli altri consiglieri e designa il consigliere che svolgerà le funzioni di Vice Presidente.
 
Art 18.
Il C.D. assumerà tutte quelle iniziative ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto e in armonia con gli indirizzi generali determinati dall'Assemblea generale dei soci. Il C.D. procede annualmente alla redazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre al giudizio dei revisori dei conti ed alla approvazione dell’Assemblea
 
Art 19.
Il Presidente è ad ogni effetto rappresentante legale della Società verso terzi, ne ha la rappresentanza davanti ad ogni Autorità Pubblica. In caso d’impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assumerà automaticamente le funzioni e prerogative fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.
 
Art 20.
In caso di dimissioni, di decadenza dall'incarico o di mancanza per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti il medesimo sarà reintegrato cooptando il primo dei soci non eletti, risultante dai verbali relativi alle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
 
Art 21.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorrono: la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed almeno cinque voti favorevoli.
 
Art 22.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre (3) anni dalla data di elezione e i suoi componenti sono rieleggibili. La cessazione dei componenti il Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
 
Art 23.
Il componente il Consiglio Direttivo che non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio, senza giustificati motivi, sarà deferito al Collegio dei Probiviri che ne potrà stabilire la decadenza dall'incarico.

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Titolo 5. REVISORI DEI CONTI


Art 24.
I revisori dei conti sono tre più due supplenti, vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre (3) anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. Le attività dei revisori dei conti saranno supervisionate da un professionista esterno inscritto al Registro dei Revisori Legali. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I Revisori dei conti non possono avere vincoli di parentela o di affinità con alcun membro del Consiglio Direttivo.
 
Art 25.
I revisori dei conti devono procedere alla revisione della contabilità sociale almeno una volta all'anno, in occasione del rendiconto annuale.

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Titolo 6. COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art 26.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi - scelti tra persone di spiccata moralità - che vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre (3) anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. I membri eletti del Collegio dei Probiviri provvedono a nominare tra di loro il Presidente del Collegio stesso. Il Presidente dirige i lavori del Collegio e ne è il portavoce. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I membri del Collegio dei Probiviri non possono aver vincoli di parentela o di affinità con alcun membro del Consiglio Direttivo.
 
Art 27.
Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante per ogni controversia tra i soci o tra un socio e gli organi direttivi della Società. Il Collegio dei Probiviri emette i propri giudizi e delibera sui provvedimenti disciplinari all'unanimità.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e hanno effetto immediato.
 
Art 28.
Un socio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere deferito al Collegio dei Probiviri per inosservanza dello Statuto e del Regolamento o perché la sua condotta costituisce ostacolo al buon svolgimento della vita sociale. Un socio può, con lettera motivata, chiedere che il Collegio dei Probiviri intervenga in giudizio su una controversia con un altro socio o con il Consiglio Direttivo.
 
Art 29.
Il Collegio dei Probiviri potrà adottare i provvedimenti disciplinari seguenti: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione per un periodo non superiore a sei mesi,  espulsione.

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Titolo 7. DURATA 


Art 30. 
La SOCIETÀ TRIESTINA SPORT DEL MARE ha durata illimitata e potrà essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.
 
Art 31. 
In caso di scioglimento della Società, il liquidatore sarà nominato dall'Assemblea tra i soci. Il liquidatore provvederà all'immediata liquidazione del fondo e patrimonio sociale. Le attrezzature sociali acquisite con prestiti finalizzati dei soci faranno parte del patrimonio liquidabile previa rinuncia dei soci creditori, secondo le norme del regolamento e sempre che ciò non contrasti con le leggi in vigore. L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazione avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, destinazione che sarà decisa dall’Assemblea Generale dei soci.
 

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Titolo 8. DISPOSIZIONI FINALI


Art 32.
Il Consiglio Direttivo elaborerà un regolamento che diventerà immediatamente obbligatorio per i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.
 
Art 33.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, potrà deliberare modifiche al Regolamento. Le modifiche così apportate potranno essere operanti immediatamente.
Le modifiche al Regolamento dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.
 
Art 34.
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.
 
Art 35.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, ci si atterrà alle norme di legge.
 

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Aggiornato ed approvato dall’Assemblea Generale dei soci del 04.03.2012

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