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Sommario:

TITOLO PRIMO – ORGANI ISTITUZIONALI
Art.1     REQUISITI PER L’AM
MISSIONE A SOCIO
Art.2     ASSEMBLEA
Art.3     CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.4     REVISORI DEI CONTI
Art.5     COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.6     NORME ELETTORALI


TITOLO SECONDO -  UTILIZZAZIONE DEI PONTILI
Art.7     PROPRIETÀ – GESTIONE
Art.8     DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORMEGGIO
Art.9     ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO
Art.10   MANTENIMENTO E REVOCA DELL’ORMEGGIO
Art.11   OCCUPAZIONE DELL’ORMEGGIO
Art.12   NORME DI UTILIZZO DEGLI ORMEGGI
Art.13   VARIAZIONI DI PROPRIETÀ DELLE IMBARCAZIONI
Art.14   NORME DI SICUREZZA

Art.15  SORVEGLIANZA
Art.16   DIVIETI
Art.17   ONERI ED ASPETTI FINANZIARI

 

TITOLO PRIMO – ORGANI ISTITUZIONALI


Art.1    REQUISITI PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Possono essere ammessi in qualità di soci effettivi, tutti coloro che:
a)  Presentino domanda di ammissione controfirmata da due soci presentatori con almeno un anno d’anzianità;
b)  Siano maggiorenni;
c)  Accettino esplicitamente lo Statuto ed il presente Regolamento;
d)  Non abbiano a loro carico procedimenti penali passati in giudicato;
e)  Non perseguano scopi contrari agli orientamenti ed alle finalità della S.T.S.M.;
f)  Non siano stati precedentemente espulsi dalla S.T.S.M.Possono essere ammessi in qualità di soci onorari tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b, c, d, e, f, abbiano con la loro attività portato particolari benefici morali o materiali alla Società e vengano proposti come tali da un gruppo di almeno cinque soci effettivi con anzianità minima di tre anni.
Possono essere ammessi in qualità di soci familiari coloro i quali essendo in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c, d, e, f, facendo parte del nucleo familiare di un socio effettivo, chiedano di aderire alla Società.
Possono essere ammessi in qualità di soci allievi coloro i quali essendo in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c, d, e, f, abbiano un età inferiore ai 18 anni, svolgano attività sportiva in nome e per conto della S.T.S.M. e chiedano di aderire alla Società.
Tutti i soci effettivi, onorari, familiari e allievi saranno iscritti nel libro dei soci.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) che le vaglierà e deciderà per l’ammissione a suo insindacabile giudizio, senza essere tenuto a giustificare i motivi di un’eventuale mancata accettazione della domanda.
Le proposte di ammissione dei soci onorari dovranno essere presentate dai soci proponenti al C.D. unitamente ad una breve relazione sulle motivazioni in base alle quali si ritiene l’interessato meritevole di essere ammesso come socio onorario. Il C.D. esaminerà le proposte e deciderà in merito all’ammissione motivando ai proponenti l’eventuale mancata accettazione della proposta.
Prima di vagliare le domande o le proposte d’ammissione, il C.D. dovrà esporre all’albo sociale i nominativi dei richiedenti per un tempo non inferiore ai 30 giorni, in modo da consentire ai soci di formulare eventuali osservazioni.
L’anzianità di socio decorrerà dalla data della relativa delibera del C.D. L’avvenuta accettazione dovrà essere comunicata con lettera al nuovo socio.
L’obbligo del tesseramento e conseguentemente quello del pagamento della quota associativa, è assunto dal socio per l’anno solare alla data dell’iscrizione.
L’obbligo del tesseramento e quello del conferimento della quota associativa s’intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, a meno che il socio presenti le dimissioni con lettera diretta al Presidente del C.D.
I soci devono osservare e far osservare scrupolosamente lo Statuto ed il Regolamento, nonché uniformarsi alle direttive ed alle disposizioni stabilite dal C.D. o da eventuali delegati dello stesso, tenendo sempre una condotta improntata alla correttezza degna di un uomo di mare.
I soci devono, per quanto possibile, partecipare alla vita sociale, in caso di reiterata assenza  agli eventi organizzati dall’associazione: regate veliche, gare di pesca, pranzo sociale o altri momenti ricreativi, Assemblee annuali (personalmente o per delega), il C.D. potrà chiedere al socio di darne motivazione ed eventualmente decidere il suo deferimento al Collegio dei Probiviri (di seguito C.d.P.) per condotta non conforme al presente regolamento.
Oltre a quanto stabilito i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla segreteria gli eventuali cambi d’indirizzo, dei numeri telefonici e dei recapiti di posta elettronica.
I soci possono utilizzare tutti i servizi messi a disposizione della Società secondo le disposizioni di dettaglio stabilite dal C.D.  e fruire di tutte le iniziative sportive messe in atto dalla Società.


 
Art.2    ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal Presidente del C.D. con lettera diretta ai soci sulla quale verrà indicato il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dovrà esporsi all’albo sociale.
L’ordine del giorno sarà stabilito dal C.D. che avrà cura di inserire nello stesso, oltre agli adempimenti stabiliti dallo Statuto, le iniziative anche di carattere straordinario nonché le mozioni proposte entro il mese precedente la data dell’Assemblea da almeno il cinque percento dei soci.
L’Assemblea dibatterà e delibererà su tutti i punti previsti dall’ordine del giorno, le sintesi del dibattito e delle deliberazioni saranno verbalizzati a cura del Segretario della stessa e il verbale sarà sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell’Assemblea.


 
Art.3    CONSIGLIO DIRETTIVO
Il C.D. dovrà riunirsi almeno quattro volte all’anno e, comunque, ogni qualvolta un componente ne faccia richiesta. Le riunioni ordinarie dovranno essere predisposte a cura del Segretario, che informerà tempestivamente i membri del C.D. in merito alla data e all’ora delle riunioni stesse. La richiesta di convocazione delle riunioni straordinarie dovrà essere notificata al Segretario perché provveda in analogia a quanto previsto per le riunioni ordinarie. Le riunioni del C.D. saranno verbalizzate dal Segretario e sottoscritte da questi e da tutti i consiglieri presenti. Tutte le decisione prese verranno sintetizzate in apposite “delibere” datate e numerate.
I membri del C.D., oltre alle cariche di Vice Presidente e Segretario assegnano gli incarichi necessari al buono funzionamento di tutte le attività sociali. L’elenco degli incarichi verrà pubblicato mediante affissione all’Albo Sociale.
Il C.D., oltre agli obblighi previsti dello Statuto, deve:

  • Far osservare lo Statuto ed il Regolamento

  • Predisporre la relazione annuale ed i bilanci consuntivi da presentare all’Assemblea ordinaria dei soci

  • Predisporre un programma per l’attività dei settori sportivi e per la gestione generale della Società

  • Deliberare la convocazione dell’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria

  • Tenere i rapporti con lo Stato, suoi Organi ed Enti Locali

  • Promuovere, favorire ed attuare tutte quelle iniziative atte al perseguimento degli scopi sociali

Il C.D.  per lo svolgimento dei suoi compiti può, con propria delibera:

  • Costituire commissioni

  • Nominare consulenti

  • Deliberare la stipula di mutui, previa approvazione dell’Assemblea dei soci qualora la spesa sia di tipo straordinario, richiedere sovvenzioni, contributi, ecc.

  • Delegare ad altri soci compiti settoriali di natura organizzativa o esecutiva

Le commissioni nominate dal C.D.  hanno funzioni di carattere consultivo per il settore di competenza. Il parere delle commissioni viene espresso da un loro rappresentante che può essere chiamato a partecipare alle riunioni del C.D. , senza alcun diritto di voto.


 
Art.4    REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti devono procedere alla verifica di cassa, al controllo dei documenti e registrazioni contabili, nonché alla verifica del bilancio prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei soci
Il bilancio annuale consuntivo deve essere predisposto dal C.D. e presentato ai Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, prendere visione dei libri e dei documenti contabili per effettuare dei controlli sulla gestione economica della Società
Qualunque spesa pari a un terzo dell’ammontare delle entrate iscritte nel bilancio preventivo per l’anno in corso, dovrà essere preventivamente approvata dai Revisori dei Conti
Tutte le operazioni di controllo effettuate dai Revisori dei Conti devono essere verbalizzate su apposito libro a cura dei Revisori stessi, i quali firmeranno ogni verbale e lo faranno controfirmare dal Presidente del C.D.
L’approvazione del bilancio dovrà risultare da un’apposita relazione da registrare sul libro dei verbali e della quale si dovrà dare lettura in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci.


 
Art.5    COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri (C.d.P.) deve, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci, dare lettura della relazione annuale sulla propria attività e sullo stato generale dei rapporti tra soci e Società.
Il C.d.P. deve esaminare tutte le modifiche al regolamento proposte dal C.D., esprimendosi in merito e rimettendo tale parere al C.D. entro 15 giorni dalla presentazione delle modifiche stesse
Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio si instaura con il deferimento al C.d.P.. Detto provvedimento deve essere comunicato con lettera raccomandata del Presidente del C.D.  indirizzata al socio, nella quale si dovranno citare gli estremi della mancanza contestata. Il C.D.  dovrà estendere al C.d.P. copia di detta lettera, oltre a tutti quegli elementi raccolti a carico del socio sottoposto a procedimento disciplinare.
Il socio sottoposto a procedimento disciplinare potrà, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di deferimento far pervenire al C.d.P. le motivazioni e gli elementi scritti a propria discolpa.
Entro 30 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare il C.d.P. convocherà presso la sede sociale il socio sottoposto al procedimento (eventualmente assistito da un altro socio di sua fiducia) per una ulteriore analisi del caso, dopodiché dovrà emettere il proprio giudizio entro dieci  giorni della convocazione in parola.
In seguito a richiesta di intervento da parte di un socio, il C.d.P. dovrà, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, emettere il proprio giudizio dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione e sentite entrambe le parti in causa.
Tutte le discussione e le delibere del C.d.P. devono essere verbalizzate su apposito libro ed i verbali devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alle riunioni.
Tutti i giudizi emessi e i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei soci, dovranno essere comunicati agli interessati con lettera raccomandata, della quale si estenderà copia per conoscenza al C.D. entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento disciplinare o giudicante.


 
Art.6    NORME ELETTORALI

Tutti i soci maggiorenni possono presentare per iscritto il proprio nominativo al C.d.P. per essere inseriti nelle liste elettorali per il rinnovo delle cariche sociali.
La candidatura dovrà pervenire al C.d.P. tramite la segreteria della Società, entro il mese di Gennaio dell’anno in cui scadono i mandati.
Il C.d.P. stabilisce l’ammissibilità delle candidature con i seguenti criteri:

  • Rettitudine e onorabilità del candidato

  • Incompatibilità con altre cariche sociali anche esterne o con la professione svolta dal candidato.

  • Assenza di contenziosi tra la STSM e il candidato stesso

  • Che abbia provveduto al pagamento dei canoni sociali, e delle somme a suo carico per l’anno in corso

  • Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.

Il C.d.P. dovrà, entro 30 giorni dal termine stabilito per l’accettazione delle candidature, nominare la Commissione elettorale scegliendone i cinque membri tra i soci non facenti parte di alcun organo sociale e che non siano candidati per il rinnovo delle cariche; entro lo stesso termine dovranno essere esposte all’albo sociale le liste dei candidati
All’atto della nomina, la Commissione elettorale riceverà le liste dei candidati e il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
La Commissione dovrà predisporre tutto il necessario, con l’ausilio delle strutture della Società, affinché le elezioni si possano svolgere.
La Commissione elettorale dovrà:

  • Scegliere al proprio interno il Presidente, che avrà anche funzioni di coordinatore e portavoce

  • Verificare l’ammissibilità dei Soci al voto

  • Provvedere alle operazioni di voto

  • Procedere allo spoglio delle schede

  • Registrare i risultati, sottoscriverli e consegnarli al Segretario dell’Assemblea che ne darà lettura.

Le candidature per il C.D.  possono essere presentate anche come aggregazione di Soci, in tal caso assumono il nome di Lista.
Per essere valida la Lista deve avere il numero minimo di candidati previsti dallo Statuto e indicare il Socio che si propone alla carica di Presidente, il quale darà il nome alla Lista.
Qualora venga presentata una Lista, anche gli altri candidati devono presentarsi aggregati in una Lista.
Un candidato può essere presentato da più Liste.
La Lista va votata in modo unitario; risulterà eletta la lista con il maggior numero di voti.
Nel caso in cui venissero presentati un numero di candidati superiore al minimo richiesto per coprire gli incarichi, possono essere dati voti di preferenza tra i candidati della Lista votata. In tal caso, oltre al presidente della Lista più votata, verranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
In assenza di Liste, risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso l’Assemblea provvederà all’elezione del Presidente della Società che può avvenire per scrutinio segreto o per alzata di mano su proposta del Presidente dell’Assemblea, scegliendo tra i  nominativi dei candidati eletti nel C.D.

 

TITOLO SECONDO -  UTILIZZAZIONE DEI PONTILI

Art.7    PROPRIETÀ – GESTIONE
I pontili, nonché i corpi morti, le catenarie assieme a tutte le opere sommerse connesse, l’impianto idrico ed elettrico l’impiantistica esterna ed ogni altro manufatto accessorio, sono di totale proprietà della S.T.S.M. che li gestisce e li amministra per i propri fini statutari.
Il Direttore Mare (di seguito DM) è il consigliere delegato alla gestione degli ormeggi rappresenta il referente per ogni rimostranza o controversia tra soci assegnatari degli ormeggi; in sua assenza le funzioni possono essere delegate dal C.D  ad altro socio. Ogni decisione su casi non contemplati dal presente Regolamento verrà comunque deliberata dal C.D. tenendo conto dello “Statuto”, del “Codice Civile”, del “Codice della navigazione” e delle ordinanze delle Autorità locali.
I pontili sono suddivisi secondo criteri di razionalità, stabiliti dal C.D. in spazi (denominati, in seguito, ormeggi o posti barca). I posti barca sono dati in assegnazione ai soci che necessitano e richiedono un ormeggio per la propria imbarcazione. Vengono considerati spazi di ormeggio anche: banchina, base dei pontili ecc. Tali spazi presentano peculiarità logistiche che non li rendono paragonabili ai posti sui pontili. Per tale motivo vengono chiamati posti “precari” e sono gestiti con regole apposite.


 
Art.8    DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORMEGGIO
L’assegnazione degli ormeggi è riservata ai soli soci maggiorenni della S.T.S.M. I soci dovranno modificare la propria adesione a socio effettivo prima dell’iscrizione alle liste di attesa.
L’assegnazione così come l’ampliamento degli ormeggi vengono decisi dal C.D.  in base alle liste d’attesa specifiche.
Il socio che desidera ottenere/ampliare o ridurre/spostare un ormeggio deve presentare apposita domanda scritta al C.D. In tale domanda il socio dovrà indicare le dimensioni dell’imbarcazione con cui desidera occupare l’ormeggio.
La presentazione della domanda comporta anche il versamento annuale di una quota decisa annualmente dal C.D.  quale contributo spese per la gestione delle liste d’attesa. Tale contributo è da versare tassativamente al momento della presentazione della domanda e, per i soci che rinnovano, assieme ed entro i termini previsti per la quota di associazione. Non è previsto né il frazionamento proporzionale (rateo), per i soci che entrino in lista durante l’anno, né la restituzione in caso di recesso. Il tardivo versamento del suddetto contributo e di qualsiasi altro importo dovuto alla S.T.S.M. comporterà l’automatica esclusione da ogni lista d’attesa.
Tutti i comproprietari di un’imbarcazione (qualsiasi sia la partizione dei carati) devono essere soci effettivi della S.T.S.M. al momento della presentazione di domanda per l’assegnazione di posto barca. Contestualmente alla presentazione della domanda i comproprietari dovranno indicare a quale proprietario assegnare l’eventuale ormeggio in quanto (salvo i casi in essere) la  S.T.S.M. non riconosce la co-assegnazione dell’ormeggio. Le entrate in comproprietà successive alla presentazione della domanda di posto barca non danno diritto alcuno ai neo-comproprietari delle imbarcazioni riguardo l’uso autonomo delle stesse.


 
Art.9    ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO
La S.T.S.M. si riserva la facoltà di usufruire di posti liberi per i propri fini sociali.
I posti barca disponibili vengono assegnati dal C.D. con apposita delibera.
L’assegnazione verrà ratificata in base ai seguenti criteri:

miglior posto in classifica nelle liste (ogni qualvolta sia disponibile un posto barca, la priorità di assegnazione verrà data ai soci iscritti nella lista di ampliamento);
conformità alle dimensioni indicate al momento della presentazione della domanda.

La classifica delle liste viene stilata in base a punteggio. Il punteggio è dato dalla somma dei punti derivati dall’anzianità sociale (AS) e dai punti derivati dall’anzianità della domanda (AD).
AS è calcolato come il prodotto di 1/365 per il numero di giorni di associazione.
AD è calcolato come prodotto di 1/365 per il numero di giorni dalla presentazione della domanda sino al 31/12/1999 + 2/365 per il numero di giorni dal 01/01/2000 in poi.
Qualora un socio non accetti l’assegnazione di un posto barca di dimensioni conformi a quelle presentate all’atto della domanda, egli perderà il punteggio relativo all’AD, mentre conserverà AS. Se in regola con il pagamento della quota di cui al precedente art. 8, verrà conservata l’iscrizione alla classifica di assegnazione.
Qualora un socio in lista di assegnazione/ampliamento non ancora proprietario d’imbarcazione, accetti la proposta d’assegnazione di posto barca di dimensioni inferiori a quelle da lui richieste, se interessato, potrà richiedere l’iscrizione nelle liste d’ampliamento presentando l’apposita domanda scritta.
Nel caso in cui il posto disponibile sia del tipo “precario”, il socio conserverà invariati il suo punteggio e relativa posizione nella lista di assegnazione, sia in caso di accettazione che in caso di rinuncia, se in regola con quanto stabilito al precedente art. 8 del presente regolamento.
       
Note per l’assegnazione dei posti provvisori:
I soci non assegnatari che intendano avvalersi della possibilità di ormeggiare la propria imbarcazione per periodi temporali dipendenti dall’assenza dei rispettivi assegnatari, devono presentare l’apposita domanda. Tale domanda è a scadenza annua. Il referente per la gestione dei posti è il DM  I criteri d’assegnazione dei posti momentaneamente liberi sono:
dimensione dell’imbarcazione
anzianità d’associazione
anzianità di domanda
meriti per svolgimento di attività sportive e/o di interesse sociali
Visto il regime di “provvisorietà” delle assegnazioni, salvo l’impegno del DM ad avvisare per tempo, i soci assegnatari provvisori, dovranno liberare l’ormeggio immediatamente in caso di richiesta.


 
Art.10  MANTENIMENTO E REVOCA DELL’ORMEGGIO
L’assegnazione dell’Ormeggio non ha durata temporale, ma può essere revocato per:
Rinuncia del socio
Dimissioni del socio
Provvedimenti disciplinari causa violazioni di cui le norme del presente regolamento
Comportamenti antisociali descritti dallo Statuto Sociale oltre che dal presente regolamento.


 
Art.11  OCCUPAZIONE DELL’ORMEGGIO
L’occupazione del ormeggio deve avvenire tassativamente entro e non oltre otto mesi dalla data di assegnazione. Eventuali eccezionali deroghe e/o proroghe devono essere richieste al C.D. in forma scritta, entro il predetto termine, dai diretti interessati. Il C.D. valutate le motivazioni, deciderà a suo insindacabile giudizio.
Una volta scaduta l’eccezionale deroga o proroga il socio sarà considerato rinunciatario e cancellato dalla lista. Potrà rientrarvi ripresentando la domanda.


 
Art.12  NORME DI UTILIZZO DEGLI ORMEGGI
I soci assegnatari degli ormeggi hanno l’obbligo di:

  • Comunicare nel più breve tempo possibile l’acquisto, la vendita (anche parziale) o il cambio d’imbarcazione;

  • Esporre il guidone sociale.

  • Comunicare alla segreteria le uscite in mare; quando esse si protraggano per più di 24 ore;

  • Comunicare la data presumibile del rientro, quando l’uscita in mare abbia una durata prevista superiore a 7 giorni.

  • - Svolgere attività sportiva in conformità a quanto precisato dall’ Art. 1 dello Statuto, anche rivolta ad agevolare la diffusione, la pratica, l’organizzazione e la gestione dell’attività sportiva dilettantistica.

Il socio assegnatario che violi quanto precedentemente prescritto, non potrà rientrare all’ormeggio prima di 48 ore dal preavviso di rientro che in ogni caso dovrà dare al DM o suo sostituto. Il socio potrà inoltre essere deferito al Collegio dei Probiviri.
Ogni abbandono dell’ormeggio deve essere preventivamente comunicato al DM (specificando la data di partenza e quella del presumibile rientro) e annotato sull’apposito brogliaccio
Il posto barca assegnato non potrà essere variato se non a fronte di espressa autorizzazione del C.D.
Il socio che non occupa il posto barca non può cederlo ad altri per nessuna ragione.
L’assenza dall’ormeggio, per qualsiasi motivo, non potrà avere durata superiore a 8 mesi, salvo proroghe richieste per tempo al C.D.
I posti barca temporaneamente liberi potranno essere utilizzati per rispondere alle necessità di ormeggio dei soci senza assegnazione (posti provvisori) e/o eventuali ospiti.
Il socio assegnatario ed i soci familiari in linea diretta (figli e coniuge) sono gli unici autorizzati all’uso autonomo dell’imbarcazione ormeggiata. Il socio assegnatario può chiedere al  C.D. una  deroga per l’utilizzo dell’imbarcazione da parte di terzi, il delegato dovrà essere socio e la  de­roga dovrà essere temporanea. Qualora una deroga risulti avere carattere permanente, l’assegnazione sarà revocata.
Non è previsto l’ormeggio di imbarcazioni, a qualunque titolo di non soci sui pontili, se non per motivi di ospitalità, utilità sociale, transiti o in occasione di eventi straordinari, e comunque sempre per brevi periodi. L’assegnazione in questo caso, è subordinata alla disponibilità, e viene coordinata dal DM.


 
Art.13  VARIAZIONI DI PROPRIETÀ DELLE IMBARCAZIONI
L’assegnatario del posto barca viene considerato il socio, non l’imbarcazione. Ne deriva che l’imbarcazione venduta, anche ad un altro socio, non può più occuparlo e deve abbandonarlo.
Il socio assegnatario che abbia venduto la sua imbarcazione deve comunicarlo tempestivamente al C.D. in caso di mancato avviso, ai fini del periodo di diritto di conservazione del posto (8 mesi), farà fede l’indicazione del DM.
Ogni variazione di proprietà delle imbarcazioni deve essere preventivamente e per tempo, segnalata in forma scritta al C.D. Il socio assegnatario non può rioccupare il posto assegnato, conseguenza di un cambio di imbarcazione, anche se di dimensioni uguali, senza il previo consenso del C.D.
Il socio assegnatario che intendesse cambiare la sua imbarcazione con una di dimensioni diverse (maggiori o minori), deve inoltrare apposita domanda al C.D. La presentazione della domanda consentirà l’inserimento del socio nella specifica lista d’ampliamento con un punteggio calcolato in base al contenuto dell’art. 9
Il socio assegnatario che vende la propria imbarcazione può conservare il proprio posto barca, purché si mantenga in regola con le spese relative al posto assegnato, per un periodo temporale massimo di 8 mesi, salvo eccezionali deroghe e/o proroghe concordate con il C.D.
Hanno diritto alla successione del ormeggio i familiari di un socio assegnatario, già iscritti come soci familiari con anzianità non inferiore ad un anno, previa modifica dell’adesione da socio familiare a socio effettivo, fatti salvi gli oneri del subentro.



Art.14  NORME DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ
Ogni socio assegnatario è responsabile della sicurezza del proprio ormeggio. E’ suo compito  controllare e mantenere in buono stato le cime d’ormeggio e di rinforzarle in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine. Sono di totale responsabilità del socio gli eventuali danni arrecati dalla propria imbarcazione, dai propri ospiti o da se stesso ai pontili alle opere a mare sociali o alle altre imbarcazioni ormeggiate.Le imbarcazioni ormeggiate devono essere dotate di cime regolamentari ed efficienti parabordi su entrambe le murate. In caso diverso potrà provvedere la Società addebitando le spese.
Ogni imbarcazione deve essere in stato d’efficienza. Per imbarcazioni che fossero in stato d’abbandono, o non utilizzate per un periodo superiore ad un anno senza darne valida motivazione al C.D. o in disuso e/o fatiscenti, comunque in condizioni tali da essere difformi all’ordine generale ed alla sicurezza, ovvero da costituire potenziale pericolo od intralcio alle altre imbarcazioni, potrà essere decisa la revoca dell’assegnazione ed il conseguente allontanamento dall’ormeggio.
Ogni manovra di atterraggio o di abbandono dell’ormeggio deve essere fatta ponendo massima cura all’evitare collisioni con le altre imbarcazioni o con i pontili stessi.
Attrezzature, remi, segnali, ancore, tende od altri accessori mobili, devono essere mantenuti nelle rispettive imbarcazioni in modo di non essere d’intralcio o pericolo ad alcuno e lasciando sempre libero il transito sui pontili. Le passerelle devono essere fissate sui pontili e collocate in modo da non arrecare intralcio al passaggio.
Il socio assegnatario è responsabile degli eventuali rifiuti urbani prodotti durante la  navigazione da diporto o la sosta all’ormeggio. Viene fatto assoluto divieto, sia ai soci assegnatari che ai suoi ospiti, lo scarico a mare o l’abbandono di detti rifiuti sui pontili e/o sulle banchine. Gli eventuali rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e smaltiti a  cura del socio assegnatario in conformità alle norme e regolamenti del Comune, dell’Autorità Portuale  nonché della Capitaneria di Porto.
L’utilizzo d’acqua potabile e d’energia elettrica è consentito unicamente per le strette necessità della propria imbarcazione. Non è consentito di mantenere l’allacciamento idrico e/o elettrico in assenza di supervisione diretta.
L’accesso con autovetture negli spazi operativi è concesso soltanto per le operazioni di carico e scarico da effettuare nel minor tempo possibile.
La S.T.S.M. si riserva facoltà, previa delibera del C.D. di effettuare qualsiasi spostamento di imbarcazioni che si rendesse necessario per motivi di sicurezza e/o razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi acquei disponibili. Tali variazioni saranno preventivamente comunicate ai soci assegnatari. In caso di forza maggiore si potrà procedere anche senza tali accordi. Qualora i soci non ottemperassero a direttive in merito a spostamenti temporanei o definitivi delle imbarcazioni, si potrà procedere d’autorità a tutto rischio e spese dei proprietari interessati.

NOTA: Qualora per motivi di sicurezza o di ordine generale, ovvero per modifiche o riparazioni di opere a terra o in mare, fosse accertata la necessità di rimuovere o di accedere o di tirare a secco le imbarcazioni (e/o cambiare ormeggi, ecc.), verrà data tempestiva comunicazione scritta o verbale ai singoli soci, affinché provvedano in merito a loro unica cura e spesa.



Art.15  SORVEGLIANZA
Il Direttore Mare sovrintende alla sorveglianza dei pontili e delle opere sociali e, per quanto di sua competenza, risponde dell’osservanza delle presenti disposizioni al C.D. Il DM, previa autorizzazione del C.D. può delegare un altro socio per lo svolgimento provvisorio di tale ruolo.
I soci che operano nelle strutture nautiche sociali hanno i seguenti obblighi:
Tenere un comportamento di dignitosa correttezza nei confronti degli altri soci
Dare immediata esecuzione ad ogni disposizione del C.D. o del DM
Sorvegliare il materiale all’ormeggio, gli apparecchi e le cose, sia in dotazione alla Società, sia appartenenti ai soci
Prendere, in assenza dei proprietari, i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e del materiale, dando inoltre immediata notizia di incidenti al DM e/o al C.D. e, per quanto possibile, ai proprietari stessi, adottando gli opportuni provvedimenti
Attendere all’ordine, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a mare (pontili–banchine), evitando lo spreco delle risorse idriche ed elettriche disponibili sui pontili
Vietare l’accesso ai pontili ed agli ormeggi ad estranei ed imbarcazioni per le quali non si siano avute disposizioni, salvo i casi di emergenza, dei quali si dovrà immediatamente informare il C.D. o il DM.


 
Art.16  DIVIETI           
Ai soci assegnatari ed ospiti è vietato consentire l’accesso e la permanenza sui pontili e sulla propria imbarcazione ai non soci. I non soci, anche se familiari, possono accedere ai pontili ed alle imbarcazioni dei soci assegnatari (e soci ospiti) soltanto alla presenza di questi ultimi. È consentito, per ovvie situazioni contingenti, l’accesso e la permanenza sulle imbarcazioni ad addetti alla manutenzione delle imbarcazioni, previo avviso telefonico o scritto al DM.
Sui pontili e sulle imbarcazioni ormeggiate è vietato eseguire lavori che arrechino disturbo agli altri soci. Limitati lavori di manutenzione che non disturbino sono consentiti a condizione che siano mantenuti puliti i pontili e gli spazi acquei.
È vietato modificare, installare, manomettere alcunché sulle opere a mare sociali senza preventiva autorizzazione scritta da parte del C.D. o DM
È vietato svolgere sui pontili attività che utilizzino le imbarcazioni ormeggiate per scopi commerciali o che abbiano fini di lucro
È vietato usare i pontili come approdo per imbarcazioni che siano utilizzate per l’effettuazione di corsi d’istruzione per la conduzione di natanti, sia a vela sia a motore, ad eccezione dei corsi organizzati dalla S.T.S.M. per i propri fini sociali.



Art.17  ONERI ED ASPETTI FINANZIARI           
Prima dell’occupazione dell’ormeggio, il socio assegnatario dovrà essere in regola con il Contributo Posa Ormeggio (di seguito C.P.O.) determinato in base allo spazio assegnato, in ragione della larghezza dell’imbarcazione (compresi i parabordi).
Gli assegnatari dei posti “precari” non saranno tenuti al versamento della quota stabilita a titolo di C.P.O., ma dovranno versare una quota stabilita dal C.D.
In caso di favorevole accoglimento della richiesta di ormeggio per un’imbarcazione di dimensioni diverse rispetto lo spazio precedentemente assegnato sarà ricalcolato il C.P.O. già versato. 
Le spese di gestione e di manutenzione saranno finanziate tramite un fondo di ge­stione, costituito annualmente tra i soci assegnatari, secondo un importo forfettario stabilito dal C.D.  Detto importo verrà rapportato allo spazio acqueo assegnato calco­lato in base alla  larghezza – parabordi compresi - per la lunghezza fuori tutto dell’imbarcazione. Le eventuali spese eccedenti saranno coperte mediante i residui di bilancio e, qualora gli stessi fossero insufficienti, tramite il versamento di una quota “una tantum” ripartita in parti eguali tra tutti soci effettivi.


 

 

            

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Aggiornato ed approvato dall’Assemblea Generale dei soci del 10/04/2016 

Modificato ed approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 24/04/2022

 

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